La convenzione fornitore
E’ lo strumento di base necessario per avviare la collaborazione con BCC Rent&Lease.
Perché serve:
Oltre a ciò, nel caso di attività con una società finanziaria, specie dall’uscita del decreto legislativo 141 dell’Agosto 2010, è indispensabile, per poter operare con la stessa, una convenzione scritta.
Infatti, le norme contenute nel DLGSL 141 regolano – fra le altre cose – l’attività dei soggetti che possono promuovere e concludere operazioni finanziarie con la clientela. Si tratta in genere di attività riservate a soggetti iscritti ad appositi albi (Banche, Intermediari Finanziari, Agenti e Mediatori Creditizi) con regole e controlli piuttosto stringenti, trattandosi di attività delicate e sensibili.
L’attività finanziaria svolta con fornitori è espressamente esclusa da questo insieme di norme, a due condizioni:
- Che sia svolta esclusivamente in favore di beni direttamente commercializzati dal fornitore stesso, per evitale possibili elusioni rispetto all’iscrizione all’albo (reato penale di esercizio abusivo di attività finanziaria);
- Che sia svolta in presenza di un accordo scritto (convenzione).
La convenzione BCC Rent&Lease standard, che rappresenta l’accordo base di riferimento per tutte le nostre attività, regola:
- La procedura di presentazione delle domande e le relative modalità di risposta;
- Le modalità e le condizioni base della vendita dei beni a BCC Rent&Lease;
- Gli aspetti di garanzia sui beni, antinfortunistici e relativi alla manutenzione;
- Gli aspetti di chiusura contratto (eventuale ritiro beni e loro riacquisto ove previsto);
- Alcuni aspetti riferiti a specifici adempimenti di Legge, ed in particolare la riservatezza dei dati e privacy, il codice etico, le norme antiriciclaggio.
- I casi e le modalità di risoluzione della convenzione.